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Statuto

ALLEGATO "A" AL N. 53182 DI REP. E AL N. 24753 DI RACC. STATUTO

 

"CONFCOOPERATIVE - UNIONE PROVINCIALE DI PARMA"

 

TITOLO I

 

COSTITUZIONE E FINALITA'

 

ART. 1
DENOMINAZIONE.
FINALITÀ

1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 5 e 7 dello Statuto della Confederazione Cooperative Italiane - associazione nazionale autonoma di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, e delle imprese sociali, riconosciuta giuridicamente ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 - è costituita, con sede nel Comune di Parma, fra gli enti cooperativi e mutualistici, le imprese sociali e tutti gli altri enti aderenti alla Confederazione medesima e aventi sede legale nel territorio della provincia di Parma, l'associazione denominata "Confcooperative - Unione provinciale di Parma".

2. La denominazione abbreviata è "Confcooperative Parma". Ai soli fini del presente statuto, la Confederazione Cooperative Italiane verrà brevemente denominata Confcooperative Nazionale.

3. L'associazione non ha scopo di lucro.

4. L'associazione "Confcooperative Parma" è struttura territoriale di Confcooperative Nazionale e la rappresenta nell'ambito della provincia di Parma nel rispetto degli indirizzi generali deliberati dagli organi della Confcooperative Nazionale.

5. La denominazione "Confcooperative Parma" può essere mantenuta fino a quando costituirà articolazione territoriale di Confcooperative Nazionale. In caso di revoca della rappresentanza da parte di Confcooperative Nazionale, ai sensi dell'art. 6 7, comma 15 dello statuto confederale, la denominazione dovrà essere modificata immediatamente e, comunque, entro 7 giorni dalla notifica della revoca, sopprimendo nella denominazione stessa le parole "Confcooperative -Unione provinciale di Parma".

6. La durata è illimitata.

 

ART. 2
SCOPI

1. La CONFCOOPERATIVE Parma ispira la propria azione ai principi ed alla tradizione sociale cristiana ed è aperta a quanti pongono a fondamento della vita associativa i valori di libertà, di pluralismo, di partecipazione, di solidarietà e di elevazione della dignità della persona umana e di impegno verso la sostenibilità ambientale, economica e sociale.

2.La CONFCOOPERATIVE Parma, nel rispetto dei principi ispiratori, nell'ambito degli indirizzi generali e delle direttive d Confcooperative Nazionale e Confcooperative Emilia - Romagna, esplica nel proprio territorio di competenza i compiti che la Confederazione svolge in campo nazionale ai sensi dell'art. 2 del proprio Statuto e, fra quelli, in particolare:

a) la promozione, l'organizzazione, lo sviluppo, il coordinamento e la disciplina degli enti cooperativi, mutualistici e delle imprese sociali;

b) la difesa della cooperazione e delle imprese sociali quali fattori di trasformazione e progresso delle strutture sociali e della coesione sociale;

c) la rappresentanza e la tutela degli interessi morali ed economici nella provincia degli enti cooperativi, delle imprese sociali e degli altri enti aderenti e dei loro soci;

d) la diffusione degli ideali, dei principi e delle esperienze della cooperazione;

e) la promozione, di nuove iniziative cooperative e di imprese sociali e dello sviluppo degli enti aderenti;

f) l'aggregazione degli enti cooperativi e delle imprese sociali operanti nel territorio della provincia di Parma;

g) l'organizzazione, il coordinamento e la disciplina degli enti aderenti;

h) lo sviluppo della coscienza solidaristica e dell'imprenditoria sociale, assumendo e favorendo tutte le iniziative atte alla elevazione morale ed alla formazione associativa;

i) lo sviluppo della coscienza cooperativa, assumendo e favorendo tutte le iniziative atte all'elevazione morale ed alla formazione cooperativa ed imprenditoriale delle imprese associate, dei loro soci e amministratori; alla formazione identitaria e professionale dei quadri, tecnici ed altri lavoratori addetti degli enti stessi; alla diffusione degli ideali, dei principi e delle esperienze della cooperazione;

j) la diffusione e l'attuazione del principio di pari opportunità fra uomo e donna nell'ambito dell'imprenditoria cooperativa e delle imprese sociali;

k) la promozione della crescita del movimento cooperativo e delle imprese sociali, in particolare nei Paesi in via di sviluppo e di recente ordinamento democratico;

l) la preparazione dei lavoratori, degli imprenditori familiari, dei piccoli operatori economici e dei cittadini in genere, con particolare riguardo sia all'imprenditoria giovanile, sia all'acquisizione e gestione degli strumenti di produzione, scambio e servizio nell'economia cooperativa e sociale;

m) la promozione, l'assistenza e l'attuazione dei servizi amministrativi, legali, sindacali, tecnico economici, di assistenza alla stipula dei contratti agrari in deroga ai sensi della Legge 203/1982, di patronato e di assistenza agli enti aderenti ed ai loro associati, anche favorendo l'istituzione di sportelli di servizi e circoli dei soci in ogni caso ed assicurando il collegamento con gli organi e gli uffici di Confcooperative Emilia - Romagna e della Confcooperative Nazionale;

n) l'attuazione di tutte le eventuali funzioni attribuite all'Unione da Confcooperative Nazionale e da Confcooperative Emilia - Romagna;

o) la raccolta di ogni documentazione, nonché la raccolta ed elaborazione dei dati statistici sulla cooperazione e delle imprese sociali, anche ai fini di interesse generale;

p) la stipula di accordi e di contratti collettivi di lavoro integrativi per il territorio di competenza;

q) la designazione, salvo diversa disposizione di legge, dei rappresentanti di Confcooperative negli enti, negli istituti e nelle autorità provinciali e locali, dandone notizia a Confcooperative Nazionale ed a Confcooperative Emilia - Romagna;

r) la promozione e l'assicurazione della partecipazione degli enti aderenti all'attività di Confcooperative Emilia - Romagna e di Confcooperative Nazionale, nonché la loro rappresentanza nelle assemblee per l'elezione degli organi di Confcooperative Emilia - Romagna e di Confcooperative Nazionale;

s) la cessione di pubblicazioni riguardanti i contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché l'assistenza agli associati in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, nonché la formazione ai propri associati;

t) l'acquisto di beni mobili, immobili e l'assunzione di partecipazioni ed interessenze di ogni tipo ai fini del raggiungimento degli scopi associativi;

u) la predisposizione di progetti di valenza provinciale o interprovinciale per la promozione, lo sviluppo e l'assistenza alle imprese di cui all'art. 3.

3. Per il conseguimento delle finalità predette, Confcooperative Parma potrà:

a) avvalersi degli interventi previsti, nei diversi settori economico sociali, dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e dalle Pubbliche Amministrazioni in genere, nonché di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge;

b) stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici e privati, società, associazioni, istituti e centri di ricerca.

4. Confcooperative Parma collabora con Confcooperative Nazionale per l'adempimento, da parte dei revisori, delle funzioni ispettive e di revisione, secondo la legge ed i regolamenti emanati dai competenti organi di Confcooperative Nazionale.

5. Confcooperative Nazionale e gli enti associati riconoscono, tra i valori fondanti la propria organizzazione, il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di fatto la libera concorrenza.

6. Confcooperative Parma si uniforma alle direttive generali di Confcooperative nazionale e di Confcooperative Emilia Romagna e applica le relative delibere assunte dagli organi nazionali e regionali.

7. Le imprese che aderiscono a Confcooperative Nazionale e Confcooperative Parma respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato, poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose, e collaborano con le forze dell'ordine e le istituzioni, denunciando, anche con l'assistenza della Confederazione, ogni episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi.

8. Il mancato rispetto delle norme etiche di Confcooperative Nazionale e dei doveri degli associati è sanzionato con la diffida e l'esclusione.

9. Confcooperative Parma esercita inoltre le funzioni demandatele da leggi, regolamenti ed atti dei poteri pubblici.

 

TITOLO II
ASSOCIATI

 

ART. 3
ADESIONE.
EFFETTI ED OBBLIGHI RELATIVI

1. Gli enti cooperativi e mutualistici e loro consorzi e le imprese sociali, la cui adesione sia stata deliberata ed accolta secondo il disposto dello statuto confederale, fanno parte ad ogni effetto della Confcooperative Parma.

2. Il rapporto associativo si instaura solo con l'avvenuta immatricolazione da parte di Confcooperative nazionale.

3. Con l'adesione delle cooperative e di altri enti si intendono associati a Confcooperative Nazionale finché permane l'adesione anche i soci degli enti medesimi cui è affidata la loro rappresentanza nelle assemblee dell'associazione, come definito in sede regolamentare.

4. Può essere consentita, in base a procedure definite in sede di regolamento confederale, l'adesione di società ordinarie cui partecipino in maggioranza enti cooperativi e mutualistici già aderenti o loro controllate, nonché di società semplici o di fatto o di associazioni di tutela professionali, regolate secondo i principi della cooperazione e della mutualità.

5. Può essere altresì consentita, in base a procedure definite in sede regolamentare, l'adesione di enti ed organismi con finalità solidaristiche o che esplichino attività affini a quelle della cooperazione e delle imprese sociali, o che comunque ne favoriscano l'incremento.

6. Gli enti a carattere nazionale ed interregionale aderiscono direttamente alla Confederazione.

7. Gli enti a carattere regionale ed interprovinciale che hanno sede legale nel territorio della provincia di Parma aderiscono direttamente a Confcooperative Emilia - Romagna e Confcooperative Nazionale, pur conservando il diritto alla partecipazione all'assemblea di Confcooperative Parma ai sensi dell'art. 11, comma 8, dello statuto confederale.

8. Apposite norme del regolamento confederale precisano i requisiti e le caratteristiche che danno accesso all'adesione, nonché le procedure per l'accertamento di tali requisiti e caratteristiche, anche mediante la revisione ed il monitoraggio di cui allo Statuto ed al Regolamento confederale.

9. A tal fine gli enti aderenti sono sottoposti alla revisione ordinaria di norma entro un anno dalla data di adesione.

10. Gli enti aderenti godono del diritto di partecipazione alle assemblee, secondo le norme del presente Statuto.

11. Quando per la particolare natura dell'ente richiedente o per i vincoli che afferiscono alla sua attività non ricorrano i presupposti dell'adesione come sopra prevista, potrà farsi luogo all'ammissione dello stesso, secondo l'apprezzamento e le modalità all'uopo enunciati dal Consiglio di presidenza di Confcooperative Nazionale.

12. L'adesione a Confcooperative Nazionale comporta, ad ogni effetto, l'inserimento dell'ente in tutti gli organismi settoriali, territoriali, nelle quali si articola la Confederazione.

13. Gli enti a carattere misto sono assegnati alla Federazione nazionale del settore inerente la loro attività prevalente.

14. Ancorché non espressamente previsti nelle proposte e nelle delibere di adesione, gli enti aderenti sono obbligati a:

a) osservare il presente statuto, lo statuto confederale, gli statuti delle Federazioni nazionali e di Confcooperative Emilia - Romagna e rispettare le deliberazioni dei rispettivi organi;

b) osservare, anche per quanto concerne le condizioni per la partecipazione agli organi, le disposizioni emanate da Confcooperative Nazionale, dalle Federazioni nazionali e da Confcooperative Emilia - Romagna;

c) versare regolarmente il contributo associativo dovuto a Confcooperative Nazionale, nella misura stabilita dagli organi competenti, nonché i contributi obbligatori per legge o per regolamento governativo;

 

d) abbonarsi a "Italia Cooperativa";

e) comunicare a Confcooperative Parma gli avvisi di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie dell'ente, alle quali ha diritto di partecipare un rappresentante di Confcooperative Parma;

f) ricevere la revisione e il monitoraggio previsti dallo statuto confederale, nonché le revisioni e le ispezioni che Confcooperative è chiamata ad eseguire, in virtù del riconoscimento conseguito ai sensi del DLCPS D.Lgs..C.P.S. 14-12-1947, n. 1577 e sue successive modifiche.

ART. 4

RECESSO ED ESCLUSIONE

 

1. Il recesso è regolato dall'art. 24 del codice civile ed è produttivo di effetti nei riguardi dell'intera organizzazione confederale.

2. Il recesso produce effetti solo dalla ricezione da parte di Confcooperative nazionale della relativa comunicazione con allegata la delibera in copia autentica adottata dall'organo competente.

3. I recessi comunicati alla sola Confcooperative Parma continuano a essere improduttivi di effetti giuridici.

4. Può essere causa di esclusione, l'adesione ad altra organizzazione nazionale giuridicamente riconosciuta di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, se non sia stata comunicata e concordata preventivamente con Confcooperative secondo le procedure stabilite dal Regolamento sulle adesioni di Confcooperative Nazionale. In tal caso si applicano le norme del comma 1.

5. Della dichiarazione di recesso prende atto Confcooperative Nazionale e ne dà comunicazione a tutte le strutture territoriali e settoriali interessate.

6. L'esclusione è disposta nei confronti degli enti aderenti che non ottemperino agli obblighi statutari ovvero turbino la compagine sociale ovvero non siano in possesso dei requisiti e delle caratteristiche di cui allo statuto ed ai regolamenti confederali o comunque arrechino, con la loro condotta, pregiudizio morale o materiale all'organizzazione nel suo complesso ed a tutti i livelli [confederale centrale o periferica].

7. L'esclusione è proposta dagli organi di Confcooperative Parma ed assume efficacia dopo la cancellazione dai ruoli confederali deliberata dal Consiglio di Presidenza di Confcooperative Nazionale. Si applicano le disposizioni del Regolamento sulle adesioni di Confcooperative Nazionale.

8. L'esclusione è produttiva di effetti nei riguardi dell'intera organizzazione nel suo complesso ed a tutti i livelli.

9. Gli enti esclusi sono obbligati nei confronti della Confederazione sino al momento della loro esclusione.

 

TITOLO III
ORGANISMI PROVINCIALI

 

ART. 5
ORGANI

1. Sono Organi dell'Unione:

a) l'Assemblea provinciale;

b) il Consiglio provinciale;

c) il Consiglio di Presidenza;

d) il Presidente;

e) l'Organo di controllo.

 

ART. 6
ASSEMBLEA PROVINCIALE.
COSTITUZIONE E CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea provinciale è costituita dai delegati degli enti aderenti in regola con il versamento del contributo associativo e dagli altri enti o soggetti che hanno diritto a parteciparvi a norma dello statuto confederale. Per la partecipazione all'Assemblea e per l'elezione degli organi si applicano le norme regolamentari previste dallo statuto confederale.

2. L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente su deliberazione del Consiglio provinciale ogni quattro anni per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 7 e deve tenersi nel semestre precedente l'Assemblea nazionale che provvede alla elezione degli organi confederali secondo quanto previsto dallo statuto confederale.

3. L'Assemblea è convocata annualmente con i compiti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 7 e, in via straordinaria, quando il Consiglio provinciale ne ravvisi l'utilità o quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli enti aderenti.

4. In caso di Assemblea convocata per il rinnovo delle cariche sociali ovvero per l'elezione dei delegati all'Assemblea nazionale partecipano con diritto di voto gli enti aderenti che, almeno 10 (dieci) giorni prima della celebrazione della stessa, siano in regola con il versamento del contributo associativo relativo ai quattro esercizi precedenti.

5. Confcooperative Parma dovrà comunicare tempestivamente a Confcooperative Nazionale l'elenco degli enti in regola e trasferire a quest'ultima il contributo associativo riscosso, salva l'autorizzazione a trattenere la quota provinciale. In mancanza di detta comunicazione, Confcooperative Nazionale potrà rinviare l'Assemblea e intervenire presso Confcooperative Parma con un proprio delegato.

6. Qualora si proceda nel corso del mandato alla elezione del Consiglio provinciale, questo verrà eletto con le norme applicate nella precedente Assemblea nazionale e avrà durata fino alla scadenza originariamente prevista per il precedente Consiglio, comunque coincidente con il semestre antecedente l'Assemblea nazionale.

7. I temi, gli argomenti e le modalità di preparazione e svolgimento dell'Assemblea sono fissati dal Consiglio provinciale con regolamento. Si applica in ogni caso l'art. 2 del Regolamento dell'Assemblea confederale e tutti i provvedimenti in ordine all'elezione dei delegati, all'ordinato svolgimento dell'assemblea ed alla composizione delle controversie sono adottate dalla Commissione dell'Assemblea istituita in base alla suddetta disposizione.

8. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, contenente le proposizioni del Consiglio provinciale e l'ordine del giorno dei lavori, è trasmesso a tutti gli enti aderenti almeno 40 giorni prima dalla data stabilita per la celebrazione dell'Assemblea quando è prevista l'elezione delle cariche sociali. Negli altri casi l'avviso è trasmesso almeno 15 giorni prima dalla data stabilita per la celebrazione dell'Assemblea.

9. L'Assemblea provinciale nomina l'ufficio di Presidenza, i Segretari, e la Commissione per la verifica dei poteri, quando essa ha all'ordine del giorno l'elezione degli organi provinciali. Negli altri casi è presieduta dal Presidente di Confcooperative Parma.

10. In via ordinaria le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale e per scrutinio segreto quando almeno un quinto dei partecipanti ne faccia richiesta.

11. Alle riunioni dell'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, qualora non siano delegati, i componenti del Consiglio provinciale, del Consiglio di Presidenza, dell'organo di controllo. Partecipano, inoltre, senza diritto di voto qualora non siano delegati, gli ex Presidenti di Confcooperative Parma.

12. Il numero dei delegati spettanti agli enti aderenti verrà determinato secondo quanto disposto nel Regolamento dell'Assemblea di Confcooperative Nazionale, tenuto conto del numero degli enti aderenti, dell'ampiezza della loro base sociale, del fatturato o di altri indicatori equivalenti o del livello contributivo, anche in concorso tra loro. I relativi parametri possono essere determinati anche in modo differenziato per settore.

13. Le liste dei candidati a consiglieri provinciali da eleggere in seduta plenaria ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. a), dovranno essere sottoscritte da almeno un decimo dei delegati presenti all'Assemblea.

 

ART. 7
COMPITI DELL'ASSEMBLEA PROVINCIALE

 

1. Nel quadro degli indirizzi generali di Confcooperative Nazionale, l'Assemblea provinciale:

a) formula il programma dell'attività ed elegge ogni quattro anni il Presidente di Confcooperative Parma ed i membri del Consiglio provinciale e dell'organo di Controllo;

b) elegge i delegati degli enti aderenti alla Assemblea regionale e nazionale;

c) esamina temi di particolare rilevanza per la politica cooperativa e delle imprese sociali, il rapporto sullo stato dell'organizzazione territoriale e lo stato di attuazione del programma;

d) approva proposte da presentare alle istituzioni pubbliche.

2. Le deliberazioni programmatiche dell'Assemblea sono espresse in mozioni riguardanti argomenti generali o particolari.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e in caso di parità dei voti esse si intendono respinte.

4. L'Assemblea inoltre può trattare altri argomenti riguardanti la cooperazione e le imprese sociali qualora lo richieda almeno un terzo dei partecipanti aventi diritto al voto.

5. Compete all'Assemblea deliberare sulle modifiche allo statuto proposte dal Consiglio provinciale. Tali modifiche possono altresì essere proposte da almeno un terzo dei delegati all'Assemblea i quali abbiano fatto richiesta di iscrizione all'ordine del giorno almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea, sì da consentire l'esame preventivo da parte del Consiglio provinciale. Le modifiche statutarie sono approvate a maggioranza dei due terzi dei voti presenti.

6. Compete all'Assemblea ratificare le modifiche statutarie apportate dal Consiglio provinciale che venissero richieste dal Ministero competente in materia di vigilanza cooperativa, nonché tutte le altre che si rendessero necessarie a seguito dell'entrata in vigore di provvedimenti legislativi o che siano richieste da Confcooperative nazionale.

 

ART. 8
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

 

1. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente di Confcooperative Parma, da un numero minimo di 15 a un massimo di 30 componenti eletti fra i delegati all'Assemblea in seduta plenaria, con sistema maggioritario a liste bloccate e voto limitato a due terzi, in rappresentanza degli enti operanti nei diversi settori corrispondenti alle Federazioni nazionali.

2. Partecipano al Consiglio senza diritto di voto i presidenti delle Federazioni e dei settori provinciali o loro delegati qualora non ne prendano parte ad altro titolo, il Direttore e gli ex Presidenti.

3. Assistono alle riunioni del Consiglio provinciale i componenti dell'organo di controllo. 4. Il Consiglio Provinciale potrà, a condizione che sia rispettato il principio di reciprocità, chiamare a partecipare ai propri lavori rappresentanti di organizzazioni provinciali che svolgano attività di interesse cooperativo o attinenti l'impresa sociale.

5. I componenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 6 dell'art. 6.

6. I componenti del Consiglio che non partecipano, durante l'anno solare al 50 % delle riunioni, salvo impedimenti gravi, decadono automaticamente dalla carica al 31 dicembre dello stesso anno.

7. Alle vacanze che per qualsiasi motivo si verifichino nel Consiglio tra i membri eletti dall'Assemblea si provvede mediante cooptazione da parte del Consiglio stesso che dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni. I Consiglieri cooptati durano in carica fino alla successiva Assemblea per il rinnovo degli Organi.

8. Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio, i consiglieri rimasti in carica hanno l'obbligo di convocare l'Assemblea per l'elezione degli organi.

 

ART. 9

COMPITI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

 

1. Il Consiglio provinciale, in attuazione degli indirizzi generali assunti dall'Assemblea, programma l'attività operativa di Confcooperative Parma, fissandone gli orientamenti politico organizzativi e verificandone periodicamente l'attuazione. Imprime stimoli e dà indicazioni unitarie alle articolazioni in cui si esprime l'intera organizzazione territoriale.

2. In particolare, il Consiglio provinciale:

a) elegge tra i suoi componenti in un numero variabile da 5 a 11, i membri del Consiglio di presidenza, compresi uno o più Vicepresidenti. In caso di due o più Vicepresidenti, deve essere nominato il vicario;

b) approva il Regolamento di attuazione del presente statuto;

c) approva i regolamenti dei settori provinciali di cui al successivo art. 16;

d) delibera sulla convocazione dell'Assemblea, ne fissa i temi, approva il regolamento dell'Assemblea e nomina la Commissione dell'Assemblea;

e) determina i mezzi di finanziamento della Confcooperative Parma, nel rispetto delle decisioni di Confcooperative Nazionale e Confcooperative Emilia - Romagna, nonché la quota provinciale del contributo associativo dovuto a Confcooperative Nazionale;

f) approva il bilancio preventivo e consuntivo di Confcooperative Parma e determina, ove necessario, il budget di spesa complessiva consentito per delega al Presidente e al Consiglio di presidenza;

g) delibera sulla costituzione di commissioni consultive fissandone criteri di composizione, attribuzione e durata;

h) delibera sull'effettuazione di conferenze organizzative territoriali e di altre tematiche, stabilendone i temi;

i) elegge il Presidente con la maggioranza dei componenti nel caso in cui se ne renda necessaria l'elezione nel corso del mandato quadriennale. Il Presidente eletto dal Consiglio provinciale dura in carica fino al termine del quadriennio in corso;

j) rassegna all'Assemblea le proposte di modifica allo statuto da esso formulate o ad esso sottoposte;

k) esercita le funzioni ad esso specificamente demandate dall'Assemblea;

l) delibera su tutte le altre materie attribuite alla sua competenza dal presente statuto, provvedendo in particolare alla risoluzione o superamento di tutti gli eventuali contrasti che dovessero insorgere tra le varie strutture e organi di Confcooperative Parma ad esclusione di quelle di competenza del Collegio dei probiviri della Confcooperative e della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione;

m) l'acquisto di beni immobili.

 

ART. 10
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

 

1. Il Consiglio provinciale è convocato dal Presidente, anche a richiesta di almeno un terzo dei componenti.

2. Si riunisce ordinariamente ogni quattro mesi o quando il Presidente lo ritenga necessario; le sue adunanze sono valide in prima convocazione quando interviene la maggioranza dei suoi componenti in carica; in seconda convocazione, che può avvenire anche lo stesso giorno, ma non prima di un'ora dall'orario fissato per la prima convocazione, le adunanze sono valide con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

3. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi anche con strumenti informatici almeno otto giorni prima della data fissata per il Consiglio. Nei casi di urgenza la convocazione è fatta a mezzo telegramma, in modo che i componenti del Consiglio e l'organo di controllo siano informati almeno un giorno prima della riunione.

4. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo, la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti, salvo il caso dell'elezione del presidente di cui all'art. 13, comma 6, in cui occorre la maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale.

6. Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto da un terzo dei presenti. Nelle votazioni, a parità di voti prevale il voto del Presidente; in quelle segrete, la parità dei voti comporta la reiezione della proposta.

7. L'intervento alla riunione del Consiglio provinciale, se previsto nella convocazione e in casi particolari, può essere esercitato anche attraverso mezzi di telecomunicazione.

 

ART. 11
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

 

1. Il Consiglio di presidenza è composto dal Presidente e da un minimo di 5 fino ad un massimo di 11 componenti eletti dal Consiglio provinciale ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. a), compresi uno o più Vicepresidenti.

2. Essi durano in carica 4 anni e possono essere rieletti.

3. Il Consiglio è convocato dal Presidente, con la frequenza ritenuta necessaria.

4. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi anche con strumenti informatici almeno otto giorni prima della data fissata per il Consiglio. Nei casi di urgenza la convocazione è fatta in modo che i componenti del Consiglio e l'organo di controllo siano informati almeno un giorno prima della riunione.

5. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo, la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione.

6. Le sue riunioni sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Trascorsa un'ora dall'orario fissato essa si intenderà riunita in seconda convocazione. In tal caso è valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

7. Assiste alle riunioni del Consiglio di Presidenza il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

8. I componenti che non partecipano durante l'anno solare almeno al 75 % delle riunioni del Consiglio, salvo impedimenti gravi, decadono automaticamente dalla carica al 31 dicembre dello stesso anno.

9. Alle vacanze che, per qualsiasi motivo, si verifichino tra i membri del Consiglio di presidenza, si provvede mediante sostituzione da parte del Consiglio provinciale.

10. L'intervento alla riunione del Consiglio di presidenza, se previsto nella convocazione e in casi particolari, può essere esercitato anche attraverso mezzi di telecomunicazione.

 

ART. 12
COMPITI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

 

1. Spetta al Consiglio di presidenza:

a) curare la gestione e l'amministrazione di Confcooperative Parma nell'ambito delle direttive fissate dal Consiglio provinciale;

b) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo, secondo lo schema tipo adottato da Confcooperative Nazionale, e sottoporlo per l'approvazione del Consiglio provinciale;

c) assumere o licenziare personale; approvare contratti di locazione o di servizi; deliberare l'acquisto di beni mobili e l'assunzione di partecipazioni ed interessenze di ogni tipo;

d) assumere e nominare il Direttore su proposta del Presidente;

e) proporre l'ammissione degli enti che chiedono di aderire o l'esclusione delle aderenti, secondo quanto previsto dalle norme statutarie e regolamentari di Confcooperative Nazionale;

f) proporre al Consiglio provinciale la misura della quota provinciale quale parte del contributo associativo dovuto alla Confederazione;

g) nominare rappresentanti a convegni, congressi, commissioni, ed altre riunioni od eventi;

h) adempiere a tutte le altre funzioni ordinarie e straordinarie che non siano di competenza del Consiglio provinciale;

i) deliberare sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito delle direttive fissate dal Consiglio provinciale;

j) determinare i compensi del Presidente e dei Vicepresidenti. Fissare altresì l'importo massimo e le modalità di utilizzo delle spese di rappresentanza degli organi;

k) con motivazioni di urgenza assumere delibere di competenza del Consiglio provinciale, sottoponendole a ratifica alla prima riunione successiva dello stesso;

l) proporre al Consiglio provinciale eventuali regolamenti interni.

 

ART. 13
IL PRESIDENTE

 

1. Il Presidente rappresenta Confcooperative Parma, firma tutti gli atti della Confcooperative Parma ed ha il potere di nominare difensori per agire o resistere in giudizio innanzi a qualsiasi giurisdizione; presiede il Consiglio provinciale, il Consiglio di presidenza e l'Assemblea quando essa non ha all'ordine del giorno l'elezione degli organi provinciali.

2. Spetta al Presidente:

a) attuare le direttive fissate dagli organi di Confcooperative Parma;

b) curare i rapporti di Confcooperative Parma con le pubbliche amministrazioni, le organizzazioni sindacali, professionali ed economiche di rilievo provinciale, nonché con le altre associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo e dell'impresa sociale esistenti nella provincia e tutti gli altri rapporti con l'esterno;

c) convocare, su delibera del Consiglio provinciale, l'Assemblea, nonché i Convegni provinciali, predisponendone l'ordine del giorno e il tema;

d) esercitare tutte le altre funzioni demandategli dagli organi di Confcooperative Parma;

e) adottare provvedimenti, in caso di motivata urgenza, di competenza del Consiglio di presidenza salvo successiva ratifica dello stesso alla sua prima riunione.

3. Il Presidente può delegare taluni dei suoi poteri o delle sue funzioni a uno o più Vicepresidenti o ad altri componenti del Consiglio di presidenza.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente da lui designato come vicario o, in mancanza di designazione, dal Vicepresidente più anziano.

5. Il Presidente non può rimanere in carica per più di due mandati consecutivi; per il terzo mandato solo se eletto con la maggioranza dei due terzi dei votanti espressa con voto segreto.

6. Nel caso di cessazione del Presidente dalla carica per qualsiasi causa nel corso del mandato, il nuovo Presidente è eletto dal Consiglio provinciale e resta in carica fino al termine del quadriennio in corso.

 

ART. 14
ORGANO DI CONTROLLO

 

1. L'organo di controllo è costituito in forma collegiale.

2. E' composto da tre revisori effettivi e due supplenti eletti al di fuori dei suoi componenti dall'Assemblea, la quale nomina altresì il presidente del collegio. I supplenti subentrano in ordine di anzianità agli effettivi che cessino dalla carica o che siano impediti ad esercitare le loro funzioni. In caso di carenza dell'organo, il Consiglio provinciale provvede alle sostituzioni fino alla successiva Assemblea.

3. I componenti l'organo di controllo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

4. I componenti dell'organo di Controllo, almeno il Presidente, devono essere in possesso dei requisiti per la nomina a Sindaco di società ed iscritto nel Registro dei revisori contabili.

5. Spetta all'organo di controllo vigilare sulla gestione finanziaria e sulla contabilità, nonché l'esame dello schema di bilancio annuale da sottoporre al Consiglio provinciale. I componenti l'organo di controllo intervengono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Provinciale. Il Presidente del Collegio assiste alle riunioni del Consiglio di presidenza.

 

ART. 15
IL DIRETTORE

 

1. La direzione degli uffici di Confcooperative Parma è affidata ad un Direttore al quale spetta collaborare con il Presidente per dare esecuzione a tutte le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio provinciale e del Consiglio di presidenza; coordinare l'assistenza agli aderenti; proporre l'assunzione del personale necessario, dirigendo complessivamente l'attività degli uffici di Confcooperative Parma.

2. Il Direttore dovrà possedere adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e competenza, in particolare in tema di società cooperative.

3. Il Direttore è tenuto a partecipare alle riunioni formative organizzate da Confcooperative Nazionale.

4. Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di presidenza e del Consiglio provinciale.

ART. 16
SETTORI PROVINCIALI

 

1. In seno a Confcooperative Parma, le aderenti appartenenti alle diverse categorie possono raggrupparsi in "settori" possibilmente corrispondenti alle Federazioni nazionali di Confcooperative.

2. I settori hanno il compito di trattare i problemi tecnici ed economici della categoria, di prospettarli ed esporne la soluzione agli organi di Confcooperative Parma e alla Federazione regionale.

3. L'organizzazione e l'attività dei settori sono ordinati da un regolamento che risponda ai principi generali del presente Statuto e dello statuto delle corrispondenti Federazioni nazionali e regionali e deve essere approvato dal Consiglio provinciale.

 

TITOLO IV

 

ART. 17 PATRIMONIO E GESTIONE

1. Confcooperative Parma gode di autonomia patrimoniale, amministrativa e funzionale, nei limiti compatibili con le direttive generali poste da Confcooperative Nazionale, ed è sottoposta al controllo della Confederazione e di Confcooperative Emila - Romagna.

2. Confcooperative Parma, su autorizzazione di Confcooperative Nazionale e nel rispetto delle condizioni poste da quest'ultima, potrà richiedere il riconoscimento per l'acquisto della personalità giuridica ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

3. Delle obbligazioni contratte risponde Confcooperative Parma con il proprio patrimonio e le persone che hanno contratto le obbligazioni in nome e per conto della stessa, salvo l'acquisto della personalità giuridica ai sensi del precedente comma, nel qual caso risponderà esclusivamente Confcooperative Parma con il proprio patrimonio.

4. Il patrimonio di Confcooperative Parma è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti in proprietà per acquisto o per atti di liberalità, o per qualsiasi altro titolo.

5. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitali durante la vita dell'associazione.

6. La quota sociale o contributo associativo è intrasmissibile, non è rivalutabile e non è ripetibile.

7. Il contributo associativo confederale, quale sommatoria della quote provinciale, regionale e nazionale è unico e viene incassato da un unico soggetto. Nel caso di riscossione ad un livello diverso da quello nazionale è necessaria apposita delega.

8. Sono entrate ordinarie:

a) le risorse relative alla quota provinciale del contributo associativo dovuto a Confcooperative nazionale;

b) le somme pervenute a qualsiasi titolo per atti di liberalità di enti o imprese aderenti, Enti, Associazioni, persone fisiche e altri soggetti.

9. L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci consuntivo e preventivo, predisposti dal Consiglio di presidenza secondo uno schema tipo predisposto dalla Confederazione e corredati della relazione dell'organo di controllo secondo uno schema tipo predisposto dalla Confederazione, dovranno essere sottoposti alla approvazione del Consiglio provinciale, rispettivamente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio quello consuntivo (o sei mesi quando particolari esigenze lo richiedono), ed entro la fine dell'anno precedente quello preventivo.

10. In caso di scioglimento dell'associazione l'Assemblea straordinaria, appositamente convocata, nominerà uno o più liquidatori.

11. Nel caso di scioglimento, il patrimonio netto sarà devoluto a Confcooperative Nazionale o ad associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662, salvo diversa destinazione consentita dalla legislazione vigente.

 

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

 

ART. 18
INCOMPATIBILITÀ

 

1. Al fine di preservare l'autonomia di Confcooperative Parma e di assicurare l'adeguato funzionamento degli organi sociali, si applicano agli organi della stessa ed alla figura del Direttore, le norme sull'incompatibilità e ineleggibilità stabilite dallo statuto confederale e dal Regolamento di attuazione.

 

ART. 19
CONTROVERSIE

 

1. Tutte le controversie derivanti, o comunque connesse e pertinenti al rapporto associativo, sono deferite per patto espresso alla competenza del Collegio dei probiviri di Confcooperative Nazionale o della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 dello Statuto confederale e 6 del Regolamento di attuazione dello statuto confederale.

 

ART. 20
EFFICACIA. MODIFICHE STATUTARIE DI MERO ADEGUAMENTO

 

1. Il presente Statuto acquisisce validità ed efficacia dopo l'approvazione da parte dei competenti organi di Confcooperative Nazionale.

2. Il Consiglio provinciale è autorizzato ad apportare al presente statuto le modifiche che il Consiglio nazionale di Confcooperative Nazionale ritenga opportune o necessarie.

 

ART. 21
RINVIO. DISPOSIZIONE TRANSITORIA

 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le norme dello statuto di Confcooperative Nazionale.