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Statuto ass. G. Micheli

“ASSOCIAZIONE GIUSEPPE MICHELI - APS” ASSOCIAZIONE CULTURALE di STUDI STORICI E SOCIALI della COOPERAZIONE PARMENSE STATUTO

 

ART. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

 

E' costituita l'associazione di promozione sociale, ai sensi del Codice Civile e del D. lgs.3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata “Associazione Giuseppe Micheli- APS” - Associazione culturale di studi storici e sociali della Cooperazione parmense- con sede in Parma (PR). L’associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’art. 2. L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria. La durata dell'associazione è illimitata.

 

ART.2 – SCOPO E OGGETTO SOCIALE

 

L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate all'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (punto i D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117 art.5).

 

L'associazione, costituita su iniziativa di soci cooperatori che si ispirano ai valori di Confcooperative, si prefigge i seguenti scopi: promuovere la cultura della solidarietà e dello sviluppo sociale, tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché le tradizioni locali, ricercare la promozione culturale ed etica della persona, delle comunità locali, e del territorio parmense ed italiano. In particolare si propone di promuovere i valori della cooperazione, sviluppare e perseguire finalità culturali inerenti attività di ricerca storica e sociale sulle tematiche della cooperazione e del lavoro, promuovere eventi ed attività editoriali sul movimento cooperativo parmense.

 

Per la realizzazione dei propri scopi l'associazione si propone in particolare di: Promuovere, coordinare, gestire ricerche storiche e sociali nel campo della cooperazione, con particolare riguardo al movimento cooperativo parmense;

Raccogliere e conservare documentazione e materiali inerenti le attività di ricerche dell’Associazione;

Pubblicare riviste, bollettini, giornali, libri, opuscoli, atti di convegni, di seminari, studi e ricerche, materiale didattico e formativo;

Promuovere la diffusione della cultura cooperativa anche attraverso una partecipazione attiva a manifestazioni come fiere nazionali e internazionali;

Divulgare attraverso tavole rotonde, convegni, conferenze, mostre, giornate di studio, gruppi di lavoro, concorsi, premiazioni, seminari, festival, eventi, rassegne e spettacoli in genere ecc. i temi derivanti dalle attività realizzate, utilizzando anche le nuove tecnologie di rete e multimediali;

Svolgere attività di consulenza e collaborazione con enti, biblioteche, associazioni, privati e altri soggetti che intendono sviluppare iniziative a sostegno della promozione sociale e culturale;

Proporsi come specifico punto di riferimento e/o come struttura di servizio per aziende, imprese, università e in genere per enti pubblici e privati relativamente alla sua missione istituzionale.

 

Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali dell’associazione la stessa potrà, per quell’evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate.

Potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati. Potrà altresì compiere ogni operazione necessaria o utile al fine del miglior conseguimento degli scopi associativi, compresa la partecipazione ad enti, associazioni e imprese. L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

 

ART.3 – RISORSE ECONOMICHE

 

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1) contributi degli aderenti e di privati,

2) contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali,

3) donazioni e lasciti testamentari;

4) entrate patrimoniali,

5) entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi o da iniziative promozionali;

6) beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali ulteriori quote o contributi straordinari stabiliti dall’assemblea che ne determina l’ammontare. Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

 

ART.4 – BILANCIO O RENDICONTO

 

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

 

ART.5 – I SOCI

 

L'associazione è aperta a tutti coloro – uomini, donne od enti pubblici e privati – che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. In caso il socio sia un Ente, questi dovrà comunicare la persona fisica che lo rappresenterà in seno all’Associazione. I soci, tutti con diritto di voto e tutti con diritto di essere eleggibili, possono distinguersi in:

Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo.

La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale. Soci sostenitori: vale a dire coloro che versano all’Associazione quote aggiuntive rispetto alla quota associativa annuale. Soci onorari: vale a dire coloro ai quali l’assemblea dei soci conferisce, previa accettazione, l’adesione per particolari meriti conseguiti in relazione all’Associazione o alla finalità di questa. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con particolare riferimento all'elettività delle cariche associative, all'esercizio del voto individuale ed all'effettività del rapporto associativo per tutte le categorie dei soci come sopra indicate.

 

ART.6 – CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

 

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta, con il versamento della quota prevista, da parte degli interessati. L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci. La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno 1 mese prima dello scadere dell'anno in corso. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Il socio decade automaticamente, con accertamento da parte del Consiglio Direttivo, in caso di mancato versamento della quota associativa per 2 anni. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica entro 30 giorni, tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

 

ART.7 – DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

 

Tutti i soci sono obbligati:

1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;

3) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo 3, secondo le modalità nell’art.5. Tutti i soci in regola col versamento delle quote associative hanno diritto: 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione, 2) a partecipare all'Assemblea, con diritto di voto dopo 60 gg dalla data della domanda di ammissione; 3) ad accedere alle cariche associative;

4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia, compresi i libri sociali.

 

ART.8 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

 

Sono Organi dell'associazione: 1) l'Assemblea dei soci, 2) il Consiglio Direttivo; 3) il Presidente; 4) il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato. L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

 

ART.9 – ASSEMBLEA

 

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

• nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;

• approva il bilancio;

• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

• delibera sull’esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;

• delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell’aspirante socio non ammesso;

• approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

• fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;

• destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;

• delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

 

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione. Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione. L'assemblea in seconda convocazione deve essere tenuta almeno ventiquattro ore dopo la prima. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

 

ART.10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 11, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio deve nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada, contemporaneamente, oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

2) predisporre il bilancio consuntivo;

3) nominare il Presidente, il Vice-Presidente, l’eventuale Tesoriere ed il Segretario;

4) deliberare sulle domande di nuove adesioni entro 60gg. dalla ricezione delle stesse;

5) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

 

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni 6 mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno 2/3 dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le convocazioni, se non per casi molto urgenti, devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

 

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

 

ART.11 – IL PRESIDENTE

 

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

 

ART. 12 – IL VICE PRESIDENTE

 

Nel Consiglio Direttivo può essere nominato uno o più vice presidenti. Nel caso in cui ci siano più vice presidenti uno sarà nominato come Vice presidente vicario. Il vice-presidente vicario sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

 

ART. 13 – IL SEGRETARIO

 

Il Segretario, viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del presidente e svolge funzione di segreteria del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Può essere nominata una persona esterna al Consiglio, senza diritto di voto.

 

ART. 14 – IL TESORIERE

 

Il Tesoriere, ove nominato dal Consiglio Direttivo, cura la gestione degli adempimenti amministrativi dell’associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili e sociali, nonché della riscossione e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. Su incarico del Presidente può intrattenere rapporti con gli istituti finanziari. Può essere nominata una persona esterna al Consiglio, senza diritto di voto.

 

ART. 15 –COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI O REVISORE UNICO

 

Il Collegio dei Revisori, ove nominato, è composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al rendiconto annuale. Il Collegio dei revisori può essere sostituito da un revisore unico, preferibilmente iscritto nel registro dei revisori contabili o con comprovata esperienza in ambito amministrativo/contabile.

 

ART. 16 – COMITATI TECNICI E SCIENTIFICI

 

Il Comitato Direttivo può costituire, determinandone eventuale compenso, Comitati tecnici per elaborare ricerche e proposte progettuali per la valorizzazione della cultura. La delibera di costituzione determina tempi e modalità operative di detti comitati. Il Comitato Direttivo può istituire Comitati scientifici e/o tecnici, permanenti o temporanei, aventi funzioni di studio e di progettazione di attività associative da sviluppare anche di concerto con altre realtà, come ad esempio l’università. La delibera di costituzione determina gli ambiti di lavoro dei singoli comitati, i tempi di realizzazione, eventuale remunerazione e/o rimborso spese.

 

ART.17 – SCIOGLIMENTO

 

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

 

ART.18 – RINVIO Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

 

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